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DIRITTI DEMANIALI ESCLUSIVI DI PESCA (D.D.E.P.)
Dal 1 gennaio 2006 sono entrate in vigore le norme previste dal "Regolamento per la gestione diretta delle acque soggette ai diritti esclusivi di pesca" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 110-457491 del 22 novembre 2005.
Le nuove regole saranno applicate sui corsi d'acqua elencati all'art. 1 del Regolamento (vai all'elenco dei corsi d'acqua soggetti ai diritti demaniali esclusivi di pesca).
I contenuti più significativi del nuovo Regolamento sui D.D.E.P. che i pescatori devono conoscere possono essere così riassunti:
LICENZA DI PESCA E VERSAMENTI
Per esercitare la pesca nei corsi d'acqua soggetti ai diritti demaniali esclusivi di pesca della Provincia di Torino il pescatore deve essere in possesso, oltre che di valida licenza regionale, della ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa annuale, stabilita per l'anno 2010 in € 12,00.
Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 00216101 intestato alla Provincia di Torino - Servizio Tesoreria, Via M. Vittoria, 12 - 10123 Torino e riportante nella causale: "Diritti demaniali esclusivi di pesca - Provincia di Torino - Anno ____"
Il versamento ha validità per l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) indicato nella causale del bollettino ovvero, in mancanza di indicazioni causali, per l'anno solare nel corso del quale il versamento è stato effettuato.
ZONE DI DIVIETO E VINCOLI PARTICOLARI
Nelle acque soggette a D.D.E.P. possono essere istituite:
- "Zone di ripopolamento" per la durata di tre anni, sulle quali vige il divieto continuativo di pesca;
- "Zone di frega" per la durata di tre anni, sulle quali vige il divieto di pesca con articolazione temporale riferita alla specie ittiofaunistica oggetto di tutela.
Per particolari esigenze relative alla tutela, al mantenimento o all'incremento del patrimonio ittico, la Provincia può inoltre approvare disposizioni di gestione speciale e adottare provvedimenti di chiusura della pesca per determinate specie ittiche o per specifici corsi d'acqua.
L'entità della tariffa annuale, le zone di divieto di pesca ed eventuali disposizioni speciali saranno oggetto di apposito Calendario approvato e pubblicizzato annualmente dalla Provincia.
PRELIEVI DI FAUNA ITTICA
Per ogni giornata di pesca in corsi d'acqua soggetti a D.D.E.P., il pescatore può catturare un numero massimo di:
- 7 capi di salmonidi, con il limite massimo di 3 trote marmorate (Salmo trutta marmoratus);
- 2 lucci (Esox lucius);
- 3 chilogrammi di pesci delle altre specie, fatti salvi i disposti del D.P.G.R. 21.04.2008 n. 6/R che ammettono un limite di 5 kg totali di pescato giornaliero (salmonidi + luccio + altre specie) escluse le specie ittiofaunistiche alloctone di cui all'allegato D del D.P.G.R. prima citato.
N.B.: - Con Deliberazione della Giunta Provinciale 10 febbraio 2009, n. 88-5270 è stata vietata la pesca della specie Temolo ( Thymallus thymallus) in tutte le acque scorrenti nel territorio della Provincia di Torino per una durata di anni tre.
SANZIONI
Oltre alle sanzioni contemplate nelle norme di settore, per chi viola le disposizioni del Regolamento in oggetto, si applicano le ulteriori sanzioni amministrative:
- da € 25,00 a € 150,00 per la pesca nelle acque soggette a D.D.E.P. senza il versamento annuale della quota annuale ex art. 2 del Regolamento;
- da € 25,00 a € 150,00 per l'esercizio della pesca nei tratti adibiti a competizioni agonistiche nel periodo in cui vige il divieto temporaneo ex art. 5 del Regolamento;
- da € 80,00 a € 500,00 per la cattura di un numero di capi o di una quantità superiore di fauna ittica, rispetto ai limiti prefissati ex art. 6 del Regolamento;
- da € 80,00 a € 500,00 per l'immissione di materiale ittico senza preventiva autorizzazione provinciale o in contrasto con i disposti relativi alle attività competitive ex art. 5 del Regolamento.
Chi cattura illegittimamente o comunque determina la morte di specie ittiche nei corsi d'acqua soggetti a D.D.E.P. è tenuto altresì al risarcimento del danno inferto al demanio della Provincia nella misura di:
- € 150,00 per ogni chilogrammo di salmonidi, timallidi od esocidi;
- € 50,00 per ogni chilogrammo di altro pesce di specie diversa.
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