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Ambiente

Valutazione impatto ambientale

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PROCEDURE DI VIA

La procedura di VIA valuta in via preliminare le possibili ricadute sulle componenti ambientali e le interazioni fra i diversi effetti possibili di un progetto in un unico procedimento amministrativo, permettendo quindi il coordinamento e lo snellimento delle procedure finalizzate all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Tale procedura è composta da differenti fasi, che il progetto è tenuto o meno ad espletare in funzione delle sue caratteristiche specifiche: la fase di Verifica, la fase di Specificazione dei contenuti e la fase di Valutazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 40/1998 e smi, i progetti che ricadono negli allegati A sono obbligatoriamente sottoposti alla fase di Valutazione, mentre quelli che rientrano negli allegati B sono sottoposti alla fase di Verifica a condizione che non ricadano neppure parzialmente in aree naturali protette (nel qual caso diviene necessaria la fase di Valutazione). Gli allegati sono a loro volta suddivisi in base all'attribuzione della competenza della procedura a Regione (Allegati A1 e B1), Province (Allegati A2 e B2) o Comuni (Allegato B3).
Inoltre la stessa legge regionale prevede disposizioni specifiche che regolano gli interventi di modifica o ampliamento di opere esistenti, i casi di progetti complessi che prevedono la realizzazione di più opere anche di diverso tipo o opere divise in parti da realizzare in fasi successive, nonché i casi di esclusione automatica dalla procedura.

In seguito dell'entrata in vigore in data 13 febbraio 2009 della "Parte Seconda - Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)" del D.Lgs. 152/2006 e smi, in attesa delle linee guida regionali di indirizzo e coordinamento in merito, le procedure di VIA sono attualmente normate dal combinato disposto del suddetto D.Lgs. 152/2006 e smi e della l.r. 40/1998 e smi.

Linee guida per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili
(art. 12 del D.Lgs. 387/2003)

Nei casi in cui il progetto sia soggetto alla fase di verifica il proponente trasmette la documentazione all'ufficio VIA della Provincia secondo le modalità sotto specificate.

Quando l'esito della verifica escluda la necessità di assoggettare il progetto a VIA, il proponente invia la domanda di Autorizzazione Unica all'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria così come stabilito dalle linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili.

Nel caso invece di impianti assoggettati a VIA ex art. 12 della l.r. 40/1998, tale procedimento dovrà essere esperito congiuntamente a quello previsto dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., tenendo presente che in questo caso l'atto finale della procedura di VIA dovrà precedere quello di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile.

FASE DI VERIFICA (combinato disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e smi (formato pdf 217 KB) e dell'art. 10 della l.r. 40/1998 e smi) (formato pdf 198 KB)

Obiettivo: determinare se un progetto debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di Valutazione.

Modalità: il proponente deposita presso l'Ufficio di Deposito progetti l'apposita domanda di avvio corredata dai seguenti elaborati di cui deve essere fornita copia in formato elettronico:

  1. progetto preliminare;
  2. Studio Preliminare Ambientale contenente:
    • l'inquadramento dell'opera o intervento proposti nella programmazione, pianificazione e normativa ambientale vigenti;
    • i dati e le informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull'ambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzare l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta;
  3. elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento.

Pubblicità: l'autorità competente dà notizia dell'avvenuto deposito e contestualmente determina l'avvio del procedimento. A partire dalla data di pubblicazione dell'avvenuto deposito gli elaborati rimangono a disposizione del pubblico per 45 giorni, durante i quali è possibile presentare osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici.

Tempi: la conclusione del procedimento avviene entro 75 giorni dalla pubblicazione della notizia dell'avvenuto deposito, con una pronuncia da parte dell'autorità competente sulla necessità di sottoporre il progetto alla fase di Valutazione.


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FASE DI SPECIFICAZIONE DEI CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (combinato disposto dell'art. 21 del D.Lgs. 152/2006 e smi (formato pdf 217 KB) e dell'art. 11 della l.r. 40/1998 e smi) (formato pdf 198 KB)

Obiettivo: per i progetti sottoposti a Valutazione il proponente ha la possibilità (è dunque una fase facoltativa) di richiedere all'autorità competente l'avvio di una fase finalizzata ad evidenziare gli argomenti ed i temi sui quali deve essere focalizzata l'attenzione per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale.

Modalità: il proponente presenta presso l'Ufficio di Deposito progetti l'apposita domanda di avvio corredata dei seguenti elaborati di cui deve essere fornita copia in formato elettronico:

  1. progetto preliminare;
  2. Studio Preliminare Ambientale contenente:
    • l'inquadramento dell'opera o intervento proposti nella programmazione, pianificazione e normativa ambientale vigenti;
    • i dati e le informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull'ambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzare l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta;
  3. una Relazione che, sulla base dell'individuazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale e le metodologie che intende adottare per l'elaborazione delle informazioni che in esso saranno contenute ed il relativo livello di approfondimento;
  4. elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento.

Tempi: l'autorità competente esprime il proprio parere entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte del proponente. Trascorso tale termine senza che l'autorità competente si sia pronunciata, il proponente può presentare lo Studio di Impatto Ambientale secondo il piano di lavoro proposto.


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FASE DI VALUTAZIONE E GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (combinato disposto degli artt. 22 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e smi (formato pdf 217 KB) e degli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998 e smi) (formato pdf 198 KB)

Obiettivo: esprimere il giudizio di compatibilità ambientale eventualmente comprensivo delle autorizzazioni, nulla osta, pareri ed altri atti necessari alla realizzazione del progetto, e coordinare l'eventuale rilascio di ulteriori provvedimenti.

Modalità: il proponente presenta presso l'Ufficio di Deposito progetti l'apposita domanda di pronuncia di compatibilità ambientale corredata dei seguenti elaborati di cui deve essere fornita copia in formato elettronico:

  1. progetto definitivo;
  2. Studio di Impatto Ambientale redatto secondo quanto indicato nell'Allegato D della l.r. 40/1998 e smi; (formato pdf 198 KB)
  3. sintesi in linguaggio non tecnico;
  4. copia dell'avviso a mezzo stampa ;
  5. elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento.

Pubblicità: il proponente dà notizia dell'avvenuto deposito su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale, determinando il contestuale avvio del procedimento.
A partire da tale data gli elaborati rimangono a disposizione del pubblico per 60 giorni, durante i quali è possibile presentare osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici e può essere richiesta copia della sintesi in linguaggio non tecnico.

Tempi: l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale avviene entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito. Qualora dovessero essere richieste, ovvero presentate su iniziativa del proponente, integrazioni alla documentazione progettuale, il giudizio sarà espresso entro 90 giorni dalla data di trasmissione di questa.


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