La Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
Il Presidente della Repubblica Promulga la seguente legge
Art. 1 - Finalità
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà
e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo
della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile
e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività,
nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le
prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni,
nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di
esclusione sociale della persona handicappata.
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Art. 2 - Principi generali
1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia
di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata.
Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai
sensi dell'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato
con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
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Art. 3 - Soggetti aventi diritto
1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà
di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite
in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza delle minorazione,
alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi
e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi,
residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale.
Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni
previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
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Art. 4 - Accertamento dell'handicap
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà,
alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità
complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle
unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art.
1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore
sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità
sanitarie locali.
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Art. 5 - Principi generali per i diritti della persona handicappata
1. La rimozione delle
cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione
sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica,
sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati
con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie,
con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari
e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se
coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce
delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi,
che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e
dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona
handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione
e partecipazione alla vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione
di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento,
anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della
persona handicappata nella società;
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari
la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata,
attivandone le potenziali capacità;
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi
di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare
o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione e per ridurre
e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi
rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata,
assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi
territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142;
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno
psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare,
strumenti e sussidi tecnici, prevedendo nei casi strettamente necessari
e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per
il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni,
iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione,
per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e
l'inserimento sociale di chi ne è colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei
anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione
sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente
legge.
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Art. 6 - Prevenzione e diagnosi precoce
1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale
precoce delle minorazione si attuano nel quadro della programmazione
sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 e successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni
di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978,
n. 833 e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause
e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase
preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale
e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono
tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei
bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro,
dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite
e patologie invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce
per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa
di handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesion;
e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la
terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione
delle loro conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a
rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce
delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione
ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria
e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione
sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi
dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con
tali atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e
di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine
per tutta la popolazione neonatale;
h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla
nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili
nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza
o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul
bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto
ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno
di vita. E' istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con
le caratteristiche di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed
ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del
bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo
per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni
ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti
domestici.
3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni
forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro
la rosolia.
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Art. 7 - Cura e riabilitazione
1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si
realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali
integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata
e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo
la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario nazionale,
tramite le strutture proprie o convenzionate assicura:
a) Gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona
handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali,
a domicilio o presso centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere
diurno o residenziale di cui all'art. 8, comma 1, lettera l);
b) La fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi
e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.
2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione
sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.
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Art. 8 - Inserimento ed integrazione sociale
1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata
si realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale
e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi
della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del
nucleo familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea
o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici
e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche
che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e
il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento
alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati,
alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente
qualificato, docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi,
sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro,
in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche
attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto
pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi
servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistitusionalizzazione
e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente
di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente
di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi
diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile
una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate,
che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità
residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli
standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere
l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della
scuola.
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Art. 9 - Servizio di aiuto personale
1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai
comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie
risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente
grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso
la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme
di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità
di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato
per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale
è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti
sul territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza
ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta
di prestare attività volontaria;
c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c), del comma 2,
deve avere una formazione specifica. 4. Al personale di cui alla lettera
b) del comma 2, si estende la disciplina dettata dall'art. 2, comma
2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
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Art. 10 - Interventi a favore di persone con handicap in situazioni
di gravità
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le
loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito
delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie
risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione
sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge
e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio
1983, n. 184, comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per persone
con handicap in situazioni di gravità.
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla
lettera m) del comma 1 dell'art. 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo
di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'art. 15 e con gli
organi collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi
finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa
rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di
comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate
in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni,
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) società cooperative
e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono
essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'art. 38.
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento,
le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei
a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche
mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti
pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità alloggio
ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo
di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per
gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate
o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla
legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, e dal decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir
meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima
del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione
urbanistica dell'area.
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Art. 11 - Soggiorno all'estero per cure
1. Nei casi in cui vengono concesse le deroghe di cui all'art.
7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989 ove nel centro
di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero
per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito
e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro
è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile
nella misura prevista dalla deroga.
2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità di
cui all'art. 8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime
il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati
dalle regioni sulla base dei criteri fissati con atto di indirizzo e
coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate anche le modalità
della corresponsione di acconti alle famiglie.
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Art. 12 - Diritto all'educazione e all'istruzione
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento
negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della
persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione,
nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non
può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà
derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed
all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale,
fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione
di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata,
gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola,
personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione
dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri
stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica
le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno
e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla
situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità
possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente
rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona
handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale
seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali,
della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti
dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi
5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di
indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5 primo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione
della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e
durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente
impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque
garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore
agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero
e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri
della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla
istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni
staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi
anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in
situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della
frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta
giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità
scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti
in servizio presso il centro di degenza, è equiparata da ogni effetto
alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche
gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti
anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica
formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso
i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida
di personale esperto.
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Art. 13 - Integrazione scolastica
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle
sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e
nelle università si realizza, fermo restando quando previsto dalle leggi
11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517 e successive modificazioni,
anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività
sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli
enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito
delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui
all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali
e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi
di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione,
all'attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi
e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione
tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli
accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti
dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività
coordinate;
b) la dotazione alle scuole alle università di attrezzature tecniche
e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico,
ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni
con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica,
di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati
sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio
individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali
ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza
e l'apprendimento di studenti non udentI;
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni
con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità
sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione
e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap,
al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione,
nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori
ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti di fornire l'assistenza
per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap
fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione
di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado
sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare
un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione
e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate
dall'art. 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite
attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali
di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati,
nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale
e del conseguente piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle
sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività
di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e
dei collegi dei docenti.
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Art. 14 - Modalità di attuazione dell'integrazione
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione
e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze
in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai
sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art.
4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione
provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente
qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno della prima
classe della scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il
criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle
classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
c) a garantire le continuità educativa fra i diversi gradi di scuola,
prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo
inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza
scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di
scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche
sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno,
con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti
di cui all'art. 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di
classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in
singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui
all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento
del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono,
nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione
vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline
facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate
ai senti dell'art. 4 comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel
diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto art. 4,
comma 3, della legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione
conseguito ai sensi del predetto art. 4, deve essere specificato se
l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica
di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel
qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività
didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'art.
3, comma 3 della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti
degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigenti
per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi
attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il
diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari
di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce
titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno
solo se siano stati sostenuti gli esami relativi individuati come obbligatori
per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito
della tabella suddetta definita ai sensi dell'art. 3, comma 3, della
medesima legge n. 341 del 1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani
di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi
di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti
specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano
le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti
relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del
diploma di laurea e del diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'art. 9 della citata legge
n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417 e successive modificazioni, al decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e all'art. 65 della legge
20 maggio 1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei
prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora
manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all'art. 13, comma 1, lettera
a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni
per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli
enti locali, impegnati in piani di educativi e di recupero individualizzati.
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Art. 15 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un
gruppo di lavoro composto da un ispettore tecnico nominato dal provveditore
agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'art. 14,
decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 e successive modificazioni,
due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie
locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate
maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore
agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica
istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria
di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro
composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti
con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione
predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza
e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole,
di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per
la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma
di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione
dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività
inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione
da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della
giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi
della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli
accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.
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Art. 16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli
insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato,
per i quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici,
quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in
sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli
elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti
agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo
in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per
gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più
lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza
di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla
valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche
universitari con l'uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dal comma 4 in favore
degli alunni handicappati è consentito per il superamento degli esami
universitari, previa intesa col docente della materia e, occorrendo,
con il consiglio di facoltà, sentito eventualmente il consiglio dipartimentale.
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Art. 17 - Formazione professionale
1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli
3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h),
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento della
persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale
dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati
che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari
l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito
delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto
dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati
durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi
e le attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse
capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza,
è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per
le persone handicappate non in grado di frequentare corsi normali. I
corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando
vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento
professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'art.
5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato
e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare
alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e
i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale
di cui all'art. 5 della medesima legge n. 845 del 1978.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma
2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria
per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate
dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui
all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata ad iniziative
di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali
tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro
guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criteri e procedure fissati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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Art. 18 - Integrazione lavorativa
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo
regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di
servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni
di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento
e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.
2. Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre
a quelli previsti dalle leggi regionali sono:
a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura
di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del
libro I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale
e di efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento
biennale dell'albo di cui al comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni
e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con
gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi
allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il
Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria
per accedere alle convenzioni di cui all'art. 38.
6 . Le regioni possono provvedere con le proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate
per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività
lavorative autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori
di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione
delle persone handicappate.
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Art. 19 - Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del
collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482 e successive modificazioni, devono intendersi applicabili
anche a coloro che sono affetti da minorazioni psichica, i quali abbiano
la capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili.
Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata
tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e
non solo della minorazione fisica e psichica. La capacità lavorativa
è accertata dalle commissioni di cui all'art. 4 della presente legge,
integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline
neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
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Art. 20 - Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione
alle professioni
1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi
pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili
necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione
allo specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per
l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi
aggiuntivi.
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Art. 21 - Precedenza nell'assegnazione
di sede
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore
ai due terzi o con minorazione iscritta alle categorie prima, seconda
e terza della tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648,
assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro
titolo, ha diritto di scelta paritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di
trasferimento a domanda.
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Art. 22 - Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è
richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
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Art. 23 - Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive,
turistiche e ricreative
1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite
senza limitazioni alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto
da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla
pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni
vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno
per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità
delle strutture sportive e di connessi servizi da parte delle persone
handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed
i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai
sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva
possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati
alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 5,
primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici
esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e
con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
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Art. 24 - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati
aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità
e la visitabilità di cui alla legge
9 gennaio 1989, n. 13 e successive modifiche, sono eseguite in conformità
alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive
modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, della citata legge
n. 13 del 1989 e successive modificazioni, e al citato decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti
ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni,
e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, nonché ai vincoli
previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni
previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n.
13 del 1989 non possono venire concesse, per il mancato rilascio
del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo,
la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali,
come definite dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai
vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei
lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al
comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni,
sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità
alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per
le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità
del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato
dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e
di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le
opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine
può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della
concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta
da un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di
finanziamento di cui all'art. 32, comma 20, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento
di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che
ne dà atto in sede di approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici
e luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione
di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità
è condizionato alla verifica tecnica delle conformità della dichiarazione
allo stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia
di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle
quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione
dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili
e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile
tecnico degli accertamenti per l'agibilità e l'abitabilità ed il collaudatore,
ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili.
Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni
e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo
compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'art.
3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento
di cui all'art. 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone
che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione
e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle
barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale
pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente
legge.
9. I piani di cui all'art. 32, comma 21, della citata legge n.
41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità
degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e
alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori
acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata
in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la
Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione
di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per
cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione
e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni
di cui all'art. 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'art. 2 del
citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989
e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le
norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni
del presente articolo perdono efficacia.
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Art. 25 - Accesso alla informazione e alla comunicazione
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce
alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i
servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione
radiotelevisiva e alla telefonica anche mediante istallazione di decodificatori
e di apparecchiature complementari, nonché l'adeguamento delle cabine
telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni
per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste
iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap
sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione
di decodificatori.
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Art. 26 - Mobilità e trasporti collettivi
1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni
dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la
possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle
stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo
appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse
di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate
non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto
e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità
delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione
di accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non
coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione
dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti.
I piani si mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni
sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei
mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata
agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle
strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo,
attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'art. 20 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n. 384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dei Trasporti provvede alla omologazione di almeno
un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario,
conformemente alle finalità della presente legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica delle funzionalità
dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti
predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare
alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in
corrispondenza con la loro sostituzione.
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Art. 27 - Trasporti individuali
1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie
A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie
locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di
guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del
20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono
soppresse le parole: "titolari di patente F"e dopo le parole: "capacità
motorie," sono aggiunte le seguenti "anche prodotti in serie"; 3.
Dopo il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 97 del 1986, è inserito
il seguente: «2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido
non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali,
entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi
tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta
sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore
per il veicolo acquistato».
4. Il comitato tecnico di cui all'art. 81, comma 9, del testo
unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n.
111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone
handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato
di cui all'art. 41 della presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate
dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso
il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei
limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 42.
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Art. 28 - Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle
persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati
in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all'art. 6 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384,
che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido
per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
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Art. 29 - Esercizio del diritto di voto
1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano
i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori
handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le
unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale,
garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di
medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento
e dell'attestazione medica di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio
1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati
impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore
deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare
la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato
elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione del presidente
del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
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Art. 30 - Partecipazione
1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e
di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di
consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.
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Art. 31 - Riserva degli alloggi
1. All'art. 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457
e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«r-bis) dispone una riserva dei finanziamenti complessivi per la concessione
di contributi in conto capitale a comuni, Istituti, autonomi case popolari,
imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia
idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata
alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei
familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione
di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie».
2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'art.
3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal comma 1 del presente
articolo, è concesso dal Comitato esecutivo del CER direttamente ai
comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative
o loro consorzi indicati dalle regioni sulla base delle assegnazioni
e degli acquisti, mediante atto preliminare di vendita di alloggi realizzati
con finanziamenti pubblici e fruenti di contributo pubblico.
3. Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità
indicate nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti statali,
assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo dell'edilizia
abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento di alloggi di
loro proprietà da concedere in locazione a persone handicappate ovvero
ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate
in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie.
4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità
sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31
dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per la determinazione
della quota di riserva di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma
dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
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Art. 32 - Agevolazioni fiscali
1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessaria
nei casi di grave e permanente invalidità e menomazione, per la parte
del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del
reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno
superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo
del contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone
indicate nell'art. 433 del codice civile, purchè dalla documentazione
risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere
perché invalida e il domicilio o la residenza del percipiente.
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Art. 33 - Agevolazioni
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, di minore con handicap in situazioni di gravità accertata
ai sensi dell'art. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a
tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art.
7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino
non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi
datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino
a tre anni dal periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso
giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino,
la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,
di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste
una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine
entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso
mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la
persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo
pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli
previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano
le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge
n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro
pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine
entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio
e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità
può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non
può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
anche agli affidatari di persone handicappati in situazione di gravità.
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Art. 34 - Protesi e ausili tecnici
1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito
il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del
nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'art.
26 della legge 23 dicembre, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature
elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà
delle persone con handicap fisico o sensoriale.
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Art. 35 - Ricovero del minore handicappato
1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore
età presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato,
ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano
le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
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Art. 36 - Aggravamento delle sanzioni penali
1. Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523,
527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro
la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per
i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso
sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è
ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché
dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata
o un suo familiare.
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Art. 37 - Procedimento penale in cui sia interessata una persona
handicappata
1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno
e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,
disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona
handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione,
all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari
penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.
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Art. 38 - Convenzioni
1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge, i comuni,
anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le
unità sanitarie locali per la loro competenza, si avvalgono delle strutture
e dei servizi di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e
non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo
di lucro e di cooperative, semprechè siano idonee per i livelli delle
prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza
organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità
montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate,
che intendano costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio
o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi
che consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal
comma 1, lettera h), i) e l) dell'art. 8, previo controllo dell'adeguatezza
dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti
ospiti, secondo i principi della presente legge.
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Art. 39 - Compiti delle regioni
1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità
di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi
nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'art. 53 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, e della programmazione
regionale dei servizi sanitari, sociali e formativi-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità
di bilancio:
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle
prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica
integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di
integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla
presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche
d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica
istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione
professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzatura, operatori
o specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione
eventualmente svolta al loro interno;
c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di
ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di
riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività
di cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'art.
38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie
di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi
didattici e tecnici;
e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali
e quelle di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi
di inserimento ed integrazione sociale di cui all'art. 5, per verificarne
la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al
funzionamento dei servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli
incentivi e dei contributi di cui all'art. 18, comma 6, per garantire
la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone
handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi
da parte delle organizzazioni di volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi
per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti
o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi
bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime.
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Art. 40 - Compiti dei comuni
1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità
montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano
loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti
dalla legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi
di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando
priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di
potenziamento dei servizi esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all'art. 4 della citata legge
n. 142 del 1990 disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi
di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo
libero operati nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio
di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzare anche nelle
forme del decentramento previste dallo statuto stesso.
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Art. 41 - Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione
del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap
1. Il Ministro per gli affari sociali coordina l'attività delle
Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della
presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno
per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione
vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti
la condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto
con il Ministero per affari sociali. Il concerto con il Ministero per
gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di
carattere generale adottati in materia.
3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1,
è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato
nazionale per le politiche dell'handicap.
4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali,
che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica
istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, nonché
dai Ministri per le riforme istituzionali e per gli affari regionali
e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni del
Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione
agli argomenti da trattare.
5. Il comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una
prima della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge
finanziaria.
6. Il comitato si avvale di:
a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;
b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti
locali designato dalla Lega delle autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni
in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19
novembre 1987, n. 476, che svolgono attività di promozione e tutela
delle persone handicappate e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni
in esso rappresentate.
8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di
ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo
stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché
sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le provincie autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio
di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i
dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla
presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge
la relazione è presentata entro il 30 ottobre.
9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato
da una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno
dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica
istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti
della Presidenza del Consiglio di cui uno del Dipartimento per gli affari
sociali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione
è presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le problematiche della
famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento
degli affari sociali.
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Art. 42 - Copertura finanziaria
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, è istituito il Fondo per l'integrazione degli
interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini
handicappati.
2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato
nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'art. 41, alla ripartizione
annuale del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in proporzione al numero di abitanti.
3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge,
il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato
da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'art. 41, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge
23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni di particolare
concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta specializzazione,
nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare
i servizi, dando priorità agli interventi in favore delle persone handicappate
in situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione.
5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono
essere incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola
di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità
finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).
6. E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992
e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun
anno, secondo le seguenti finalità:
a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni
di cui all'art. 4;
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per
cure nei casi previsti dall'art. 11; c) lire 4 miliardi per il potenziamento
dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di cui all'art. 12;
d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'art.
13, comma 1, lettera b;
e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all'art.
13, comma 1, lettera b;
f) lire 1 miliardi e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti
per studenti non udenti nelle università di cui all'art. 13, comma 1,
lettera d);
g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'art.
13 comma 1, lettera e);
h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993
per l'assunzione di personale docente a sostegno nelle scuole secondarie
di secondo grado prevista dall'art. 13, comma 4;
i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione di personale docente
prevista dall'art. 14;
l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro
di cui all'art.15;
m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi
radiotelevisivi e telefonici previsti all'art. 25;
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica
degli strumenti di guida ai sensi dell'art. 27, comma 1;
o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni
per i genitori che lavorano, previsti dall'art. 33;
p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della
commissione di cui all'art. 41;
q) lire 42 miliardi e 512 milioni per
l'anno 1992 e lire 53 miliardi e 512 milioni a partire dall'anno 1993
per il finanziamento del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali
e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui
al comma 1 del presente articolo.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere
dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti in favore
di portatori di handicap".
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 43 - Abrogazioni
1. L'art. 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio
1928, n. 577, l'art. 415 del regolamento approvato con regio decreto
26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell'art. 28, della
legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
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Art. 44 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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