Articolo 1.
I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione
di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica,
sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni
tecniche previste dal comma 2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio
decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata (1). La progettazione
deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per
l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità
immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi
di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori
terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante
rampe prive di gradini. E' fatto obbligo di allegare al progetto la
dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati
alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.
(1)Si ricorda che con Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (G.U.
23 giugno 1989, n. 145, (S.O.) sono state approvate le citate prescrizioni
tecniche.
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Articolo 2.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli
edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di
cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118,
ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati
e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la
mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate
dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con
le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del
codice civile. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o
non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni
di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la
tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile,
possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili
e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle
porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici,
agli ascensori e alle rampe dei garages. Resta fermo quanto disposto
dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice
civile.
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Articolo 3.
Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle
norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili
e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più
fabbricati (2). E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze
di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui
tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto
alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.
(2) Si ricorda che il comma è stato così sostituito dall'art. 1 della
Legge 27 febbraio 1989, n. 62 (G.U. 27 febbraio 1989, n. 48).
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Articolo 4.
Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto
al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della
domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. La
mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.
In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni successivi,
richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali,
che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento
della richiesta. L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia
possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.
Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e
della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso
in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente
prospettate dall'interessato.
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Articolo 5.
Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata
la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n.
1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della
predetta legge la competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro
centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo,
ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5.
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Articolo 6.
L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare
nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi
e degli infortuni, non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo
18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Resta fermo l'obbligo del preavviso
e dell'invio del progetto alle competenti autorità, a norma dell'articolo
17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64.
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Articolo 7.
L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2 non è soggetta
a concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle
opere interne, come definite dall'articolo 26 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di quella
prevista dal predetto articolo 26, l'interessato presenta al sindaco
apposita relazione a firma di un professionista abilitato. Qualora le
opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori esterni ovvero
in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, si applicano le disposizioni
relative all'autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto
1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.
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Articolo 8.
Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione
di interventi di cui alla presente legge, è allegato certificato medico
in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché
le difficoltà di accesso.
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Articolo 9.
Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento
e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti,
anche se edibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai
soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto
con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con
quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto
o al portatore di handicap (3). Il contributo è concesso in misura pari
alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni;
è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta
per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresì
di un ulteriore cinque per cento per costi da lire venticinque milioni
a lire cento milioni. Hanno diritto ai contributi, con le procedure
determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni
funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative
alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico
i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedano
le suddette categorie di beneficiari. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, le parole "mezzi necessari per la deambulazione e la locomozione",
sono sostituite dalle parole "mezzi necessari per la deambulazione,
la locomozione e il sollevamento". La presente disposizione ha effetto
dal 1° gennaio 1988.
(3) Si ricorda che il comma è stato così modificato dall'art. 2, L.
27 febbraio 1989, n. 62 (G.U. 27 febbraio 1989, n. 48).
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Articolo 10.
E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale
per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli
edifici privati. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti
con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri
per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro,
in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo
11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni
richiedenti. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle
disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati
che ne abbiano fatto tempestiva richiesta. Nell'ipotesi in cui le somme
attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno,
il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da
portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di
deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine,
tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano
valide per gli anni successivi. I contributi devono essere erogati entro
quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente
quietanzate.
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Articolo 11.
Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in
cui è sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della
spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno. Per l'anno 1989 la
domanda deve essere presentata entro il 31 luglio (4). Alla domanda
debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8. Il sindaco, nel termine
di trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla
base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla regione.
La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro
trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero
dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione
del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.
(4) Si ricorda che il comma è stato cosí modificato dall'art. 3, L.
27 febbraio 1989, n. 62 (G.U. 27 febbraio 1989, n. 48).
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Articolo 12.
Il Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato con lire 20 miliardi per
ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando l'accantonamento
"Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al
superamento delle barriere architettoniche negli edifici" per lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Le somme eventualmente
non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al fondo per
l'anno successivo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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