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· fattura, ricevuta o
quietanza del prodotto acquistato dal disabile o dal familiare cui
questo è fiscalmente a carico; per essere fiscalmente a carico,
il disabile non deve essere titolare di redditi propri superiori
ai 5.500.000 milioni annui; si ricorda che le provvidenze assistenziali
(es.: pensione sociale, pensione di invalidità civile, indennità
di accompagnamento o di frequenza) non costituiscono reddito ai
fini IRPeF.
Va poi dimostrato che il contribuente o il familiare a carico è
persona con handicap; la documentazione che è possibile esibire
è la seguente:
· i certificati di handicap (non necessariamente in situazione
di gravità) rilasciati dalla Commissione ASL ai sensi degli
articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
· i certificati di invalidità civile, di lavoro, di
servizio, di guerra rilasciati da commissioni pubbliche;
· i soggetti già riconosciuti portatori di handicap
ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 possono attestare la sussistenza
delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione
che non è necessario autenticare se la si accompagna con
una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
Ausili e protesi: IVA agevolata
Possono godere dell'aliquota IVA agevolata i seguenti prodotti:
· apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche);
· oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili);
· oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed
altre;
· apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri
apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire
nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
· poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore
o altro meccanismo di propulsione;
· i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di
barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità
motorie;
· protesi e ausili inerenti a menomazioni funzionali permanenti.
Per quanto riguarda l'accesso a tale agevolazione si ritiene debba
essere condizionato da una specifica prescrizione autorizzativa
di un medico specialista dell'Azienda ULS nella quale si faccia
anche riferimento alla menomazione permanente dell'acquirente. La
Circolare del Ministero delle Finanze 18 novembre 1994, n. 189 infatti
prevede che:
"Al riguardo si precisa che sulla base della riportata disposizione
legislativa l'aliquota agevolata del 4% deve intendersi applicabile
alle sole cessioni di ausili e protesi che per loro caratteristiche
oggettive hanno univoca ed esclusiva utilizzazione da parte di soggetti
portatori di menomazioni funzionali permanenti e che non possono,
quindi, avere altro impiego se non quello di compensare menomazioni
che non siano legate a situazioni temporanee. Conseguentemente,
l'aliquota agevolata non può applicarsi alle cessioni di
protesi ed ausili per i quali, attesa la loro possibile utilizzazione
promiscua, non è dato di individuare, all'atto di effettuazione
delle relative cessioni, il loro effettivo impiego da parte di soggetti
avanti menomazioni, funzionali permanenti. In queste ipotesi, pertanto,
l'agevolazione si rende applicabile esclusivamente per le cessioni
effettuate direttamente nei confronti dei soggetti muniti di specifica
prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della
UU.SS.LL. di appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento
alla menomazione permanente dell'acquirente."
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Erogazione gratuita
Ausili
Hanno diritto alla fornitura gratuita degli ausili, protesi e ortesi
elencati nel Nomenclatore Tariffario (Decreto Ministeriale 28/12/92)
gli invalidi civili, del lavoro, di guerra o per servizio, ciechi
e sordomuti. Ne hanno diritto anche i minori di 18 anni non riconosciuti
invalidi per i quali è riconosciuta la necessità di
effettuare un intervento compensativo e riabilitativo al fine di
prevenire l'instaurazione di una disabilità irreversibile
e i maggiorenni in attesa di riconoscimento cui la Commissione medica
USL abbia riscontrato una menomazione invalidante che comporta una
riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore
ad 1/3.
Erogazione.
Prescrizione dello specialista ASL o di un medico di fiducia dell'ausilio
in questione.
Richiesta della modulistica apposita all'Ufficio di Medicina Legale
delle ASL di appartenenza.
La prima prescrizione dei presidi deve comprendere:
· diagnosi circostanziata che scaturisca da una completa
valutazione clinica e strumentale;
· indicazione del presidio con il codice di riferimento di
cui al nomenclatore tariffario;
· programma terapeutico.
Ogni prescrizione deve essere integrata dall'informazione al paziente
sulle caratteristiche funzionali e terapeutiche del presidio concesso.
L'autorizzazione alla fornitura viene rilasciata dall'U.S.L. di
residenza in seguito a prescrizione di uno specialista della stessa
U.S.L. o di un presidio sanitario pubblico.
Se ad un paziente viene prescritto un ausilio durante il ricovero
e se il ricovero è avvenuto fuori dall'U.S.L. di residenza,
l'autorizzazione alla spesa spetta all'U.S.L. in cui il paziente
è ricoverato.
Alla consegna del presidio l'interessato dovrà rilasciare
una dichiarazione di ricevuta.
Per il rinnovo del presidio è necessario attendere un certo
arco di tempo che varia da ausilio ad ausilio ( ad esempio per la
carrozzina manuale occorrono 7 anni).
Comunque i termini indicati possono essere abbreviati per necessità
terapeutiche, riabilitative, di modifica dello stato psicofisico
del soggetto, per particolare usura o per smarrimento o rottura
accidentale.
Per i minori non sono indicati limiti di tempo.
Gli interessati ottenuto il presidio dal fornitore autorizzato,
devono entro 10 giorni presentarsi all'U.S.L. per il collaudo. Il
collaudo potrà essere eseguito a domicilio se l'invalido
non è in grado di deambulare. Se entro 20 giorni dalla consegna
il fornitore non avrà ottenuto alcuna comunicazione, il collaudo
si intenderà effettuato.
Qualora il presidio non fosse rispondente all'ordine, la ditta fornitrice
è inviata ad apportare le necessarie modifiche.
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Rinnovo dei presidi
Il rinnovo del presidio è possibile se:
· il presidio è ancora necessario;
· è trascorso il tempo minimo dalla precedente fornitura;
· il presidio precedentemente fornito non è più
idoneo o convenientemente riparabile;
· smarrimento o rottura accidentale del presidio.
Con l'ultimo Nomenclatore tariffario, approvato con D.M.28.12.92,
sono stati introdotti ausili quali i montascale mobili e gli scooter,
entrambi di particolare interesse per molte persone con sclerosi
multipla.
Elementi negativi sono costituiti dall'impossibilità di richiedere
sia un scooter sia una carrozzina elettronica per interni,(cosa
abbastanza incomprensibile visto che la necessità di utilizzare
entrambi gli ausili si verifica spesso) e inoltre dal fatto che
occorre dimostrare un'attività lavorativa o di studio per
quanti richiedono una carrozzina super leggera.
N.B.: Dal 2002
è stata introdotta una particolare detrazione in caso di
figli di portatori di handicap. La nuova detrazione di 774.69 €
spetta per ogni figlio portatore di handicap (riconosciuto tale
ai sensi della L. 104/1992), a prescindere dall'ammontare del reddito
complessivo, in sostituzione a quella (di importo minore) che spetterebbe
in riferimento allo stesso figlio, in assenza dell'handicap.
Inoltre è possibile fruire della detrazione del 19% per le
spese sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai sensi della L. 26
maggio 1970 n.381) per i servizi di interpretariato.
Fonti:
www.handylex.org;
Guida alle Agevolazioni fiscali per disabili, ed. 2002 Agenzia delle
Entrate
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