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AGEVOLAZIONI FISCALI PER PROTESI ED AUSILI

Fonti: www.handylex.org; Guida alle Agevolazioni fiscali per disabili, ed. 2002 Agenzia delle Entrate

 
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Agevolazioni fiscali per protesi e ausili

Ausili e protesi: la detraibilità delle spese
E' prevista la possibilità di detrarre, in sede di denuncia dei redditi, il 19% delle spese sostenute per l'acquisto di alcune protesi e ausili. Tra gli ausili detraibili rientrano:
le carrozzine per disabili; apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
ausili per il sollevamento (sollevatori, piattaforme elevatrici, servoscala, carrozzine montascale).
La detrazione si applica integralmente e cioè sempre nella misura del 19% ma senza che venga applicata la franchigia di 119,11 € prevista per le spese sanitarie.
Per ottenere tale detrazione è necessario disporre della seguente documentazione:

· prescrizione del medico curante (non necessariamente il medico di famiglia); in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;

· fattura, ricevuta o quietanza del prodotto acquistato dal disabile o dal familiare cui questo è fiscalmente a carico; per essere fiscalmente a carico, il disabile non deve essere titolare di redditi propri superiori ai 5.500.000 milioni annui; si ricorda che le provvidenze assistenziali (es.: pensione sociale, pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento o di frequenza) non costituiscono reddito ai fini IRPeF.
Va poi dimostrato che il contribuente o il familiare a carico è persona con handicap; la documentazione che è possibile esibire è la seguente:
· i certificati di handicap (non necessariamente in situazione di gravità) rilasciati dalla Commissione ASL ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
· i certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da commissioni pubbliche;
· i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione che non è necessario autenticare se la si accompagna con una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
Ausili e protesi: IVA agevolata
Possono godere dell'aliquota IVA agevolata i seguenti prodotti:
· apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche);
· oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili);
· oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre;
· apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
· poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione;
· i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;
· protesi e ausili inerenti a menomazioni funzionali permanenti.

Per quanto riguarda l'accesso a tale agevolazione si ritiene debba essere condizionato da una specifica prescrizione autorizzativa di un medico specialista dell'Azienda ULS nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell'acquirente. La Circolare del Ministero delle Finanze 18 novembre 1994, n. 189 infatti prevede che:
"Al riguardo si precisa che sulla base della riportata disposizione legislativa l'aliquota agevolata del 4% deve intendersi applicabile alle sole cessioni di ausili e protesi che per loro caratteristiche oggettive hanno univoca ed esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti e che non possono, quindi, avere altro impiego se non quello di compensare menomazioni che non siano legate a situazioni temporanee. Conseguentemente, l'aliquota agevolata non può applicarsi alle cessioni di protesi ed ausili per i quali, attesa la loro possibile utilizzazione promiscua, non è dato di individuare, all'atto di effettuazione delle relative cessioni, il loro effettivo impiego da parte di soggetti avanti menomazioni, funzionali permanenti. In queste ipotesi, pertanto, l'agevolazione si rende applicabile esclusivamente per le cessioni effettuate direttamente nei confronti dei soggetti muniti di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della UU.SS.LL. di appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell'acquirente."

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Erogazione gratuita
Ausili
Hanno diritto alla fornitura gratuita degli ausili, protesi e ortesi elencati nel Nomenclatore Tariffario (Decreto Ministeriale 28/12/92) gli invalidi civili, del lavoro, di guerra o per servizio, ciechi e sordomuti. Ne hanno diritto anche i minori di 18 anni non riconosciuti invalidi per i quali è riconosciuta la necessità di effettuare un intervento compensativo e riabilitativo al fine di prevenire l'instaurazione di una disabilità irreversibile e i maggiorenni in attesa di riconoscimento cui la Commissione medica USL abbia riscontrato una menomazione invalidante che comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad 1/3.

Erogazione.
Prescrizione dello specialista ASL o di un medico di fiducia dell'ausilio in questione.
Richiesta della modulistica apposita all'Ufficio di Medicina Legale delle ASL di appartenenza.
La prima prescrizione dei presidi deve comprendere:
· diagnosi circostanziata che scaturisca da una completa valutazione clinica e strumentale;
· indicazione del presidio con il codice di riferimento di cui al nomenclatore tariffario;
· programma terapeutico.
Ogni prescrizione deve essere integrata dall'informazione al paziente sulle caratteristiche funzionali e terapeutiche del presidio concesso.
L'autorizzazione alla fornitura viene rilasciata dall'U.S.L. di residenza in seguito a prescrizione di uno specialista della stessa U.S.L. o di un presidio sanitario pubblico.
Se ad un paziente viene prescritto un ausilio durante il ricovero e se il ricovero è avvenuto fuori dall'U.S.L. di residenza, l'autorizzazione alla spesa spetta all'U.S.L. in cui il paziente è ricoverato.
Alla consegna del presidio l'interessato dovrà rilasciare una dichiarazione di ricevuta.
Per il rinnovo del presidio è necessario attendere un certo arco di tempo che varia da ausilio ad ausilio ( ad esempio per la carrozzina manuale occorrono 7 anni).
Comunque i termini indicati possono essere abbreviati per necessità terapeutiche, riabilitative, di modifica dello stato psicofisico del soggetto, per particolare usura o per smarrimento o rottura accidentale.
Per i minori non sono indicati limiti di tempo.
Gli interessati ottenuto il presidio dal fornitore autorizzato, devono entro 10 giorni presentarsi all'U.S.L. per il collaudo. Il collaudo potrà essere eseguito a domicilio se l'invalido non è in grado di deambulare. Se entro 20 giorni dalla consegna il fornitore non avrà ottenuto alcuna comunicazione, il collaudo si intenderà effettuato.
Qualora il presidio non fosse rispondente all'ordine, la ditta fornitrice è inviata ad apportare le necessarie modifiche.

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Rinnovo dei presidi
Il rinnovo del presidio è possibile se:
· il presidio è ancora necessario;
· è trascorso il tempo minimo dalla precedente fornitura;
· il presidio precedentemente fornito non è più idoneo o convenientemente riparabile;
· smarrimento o rottura accidentale del presidio.
Con l'ultimo Nomenclatore tariffario, approvato con D.M.28.12.92, sono stati introdotti ausili quali i montascale mobili e gli scooter, entrambi di particolare interesse per molte persone con sclerosi multipla.
Elementi negativi sono costituiti dall'impossibilità di richiedere sia un scooter sia una carrozzina elettronica per interni,(cosa abbastanza incomprensibile visto che la necessità di utilizzare entrambi gli ausili si verifica spesso) e inoltre dal fatto che occorre dimostrare un'attività lavorativa o di studio per quanti richiedono una carrozzina super leggera.

N.B.: Dal 2002 è stata introdotta una particolare detrazione in caso di figli di portatori di handicap. La nuova detrazione di 774.69 € spetta per ogni figlio portatore di handicap (riconosciuto tale ai sensi della L. 104/1992), a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, in sostituzione a quella (di importo minore) che spetterebbe in riferimento allo stesso figlio, in assenza dell'handicap.
Inoltre è possibile fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai sensi della L. 26 maggio 1970 n.381) per i servizi di interpretariato.

Fonti: www.handylex.org; Guida alle Agevolazioni fiscali per disabili, ed. 2002 Agenzia delle Entrate

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