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IPAB

Le IPAB, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nate nel 1890 con la L. n. 6972/1890 (c.d. Legge Crispi), rappresentano il primo tentativo dello Stato di istituire un soggetto che si occupi della beneficenza pubblica e si caratterizzano per la tradizionale attività di assistenza svolta nei confronti delle persone svantaggiate, soprattutto grazie alla generosità dei privati benefattori e ai finanziamenti pubblici. Le IPAB concorrono alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali previsto dalla L. 328/2000, in attuazione del principio di sussidiarietà ed in forza del loro forte radicamento nel territorio, essendo enti che per tradizione e origine sono molto vicini ai bisogni di assistenza dei cittadini.
Nel 2006 il 52% delle IPAB attive della Provincia di Torino offre servizi agli anziani, il 27% opera nel settore scolastico, il 10% si occupa di attività varie, il 7% di minori e il 4% di beneficenza.

grafico che descrive come sono distribuite le attività IPAB in Provincia di Torino

La normativa statale prevede la trasformazione delle IPAB in ASP (aziende di servizi alla persona), enti di diritto pubblico e in associazioni e fondazioni, di diritto privato, che avrà luogo successivamente all'entrata in vigore della legge regionale di riordino delle IPAB stesse.
La Regione Piemonte (art. 5, comma 3, L. n. 1/2004) ha delegato alle province, fino alla trasformazione suddetta, le seguenti funzioni:

  1. vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB, esclusi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario;
  2. nomina dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB quando questa sia di competenza regionale e dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge.
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI EX IPAB

Alcune IPAB hanno chiesto ed ottenuto, ai sensi della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla Regione Piemonte, trasformandosi in associazioni e fondazioni.
La Regione Piemonte (art. 5, comma 2, lettera l, L.R. n. 1/2004) ha attribuito alla Provincia la funzione di controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, sull'amministrazione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle I.P.A.B. o delle aziende pubbliche di servizi alla persona, compresi lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario.

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