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  Trattamenti economici

La legge prevede differenti trattamenti economici, a seconda della tipologia di congedo di cui il lavoratore ha fatto richiesta.

Congedo di maternità e di paternità
L'indennità economica nel periodo di astensione obbligatoria è pari all'80% della retribuzione (ma molti contratti prevedono l'integrazione al 100% a carico del datore di lavoro).

Gravidanza con problemi
La lavoratrice è obbligata ad astenersi dal lavoro in qualsiasi periodo che precede la data del parto, se la gravidanza si presenta problematica. In questo periodo la lavoratrice è messa "sotto ispettorato" e il trattamento economico è pari all'80% della retribuzione.

Congedo parentale
Per sei mesi e fino al terzo anno di vita del bambino, la legge riconosce un'indennità pari al 30% della retribuzione, senza condizioni di reddito, per un periodo di astensione facoltativa massimo complessivo tra i genitori di dieci mesi. Lo stesso periodo viene anche coperto da contribuzione figurativa.

L'indennità per astensione facoltativa può essere estesa da tre a otto anni, nel caso in cui il reddito individuale del genitore sia inferiore alla soglia di due volte e mezzo l'importo del trattamento minimo pensionistico. Il reddito individuale da raffrontare è quello dell'anno nel quale l'astensione facoltativa dal lavoro ha inizio e vale fino a quando la stessa non sia interrotta.

Indipendentemente dal reddito, il periodo di astensione viene comunque coperto da contribuzione figurativa.

Malattia del bambino
In caso di malattia del bambino bisogna distinguere sempre i due periodi prima dei tre anni e dopo i tre anni: nel primo periodo il lavoratore non viene retribuito ma ha diritto alla contribuzione figurativa, nel secondo caso non viene retribuito e ha diritto ad una copertura contributiva ridotta.

Per approfondimenti e maggiori informazioni:


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