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  Indennità di malattia

L'indennità di malattia sostituisce la retribuzione e viene pagata ai lavoratori in caso di malattia a partire dal quarto giorno.

Per poter usufruire di questa prestazione, il lavoratore deve chiedere al proprio medico un certificato di malattia in due copie. Di queste, una deve essere inviata alla propria sede INPS di competenza entro due giorni. La seconda copia invece va consegnata al proprio datore di lavoro

L'indennità di malattia spetta a tutti gli operai del settore privato e agli impiegati del settore Terziario e dei Servizi, ai disoccupati e a coloro che sono stati sospesi dal lavoro, purché il rapporto di lavoro non sia cessato o sospeso da più di 60 giorni.
L'indennità non spetta per i giorni di ritardo nell'invio del certificato e qualora il lavoratore risulti ingiustificatamente assente alla visita medica di controllo.

Nel caso in cui la malattia sorga durante le ferie, queste si considerano interrotte. Il lavoratore è tenuto a comunicare lo stato di malattia al datore di lavoro e all'INPS.

L'importo dell'indennità è pari al 50% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni di malattia. Per i giorni successivi della stessa malattia o di un'eventuale ricaduta è pari al 66,66%.

Nel caso in cui l'indennità di malattia non venga concessa, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica che la richiesta e' stata respinta.

Per approfondimenti e maggiori informazioni:
  • L'INPS sull'indennità di malattia
  • Le procedure per l'accesso alle indennità per malattia
  • La sentenza della Corte di Cassazione 5000/99 sulle indennità di malattia


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