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  Indennità di maternità

Quando la lavoratrice si deve assentare per gravidanza o puerperio ha diritto a un'indennità sostitutiva della retribuzione.
L'indennità spetta alle lavoratrici dipendenti che devono astenersi obbligatoriamente dal lavoro (per un periodo di 5 mesi utilizzabile in forma flessibile a partire dal nono mese di gravidanza).
Le lavoratrici che svolgono lavori faticosi o pericolosi e che non possono essere adibiti ad altre mansioni possono anticipare per rischio il periodo di astensione obbligatoria precedente al parto. Il periodo di astensione obbligatoria successivo al parto può essere prorogato fino alla fine del 7° mese dopo il parto.
Per le lavoratrici domestiche e per le operaie agricole a tempo determinato, l'indennità spetta solo se è stato effettuato un determinato numero minimo di prestazioni di lavoro.
L'indennità spetta anche alle lavoratrici che abbiano adottato bambini o ne abbiano ottenuto l'affidamento. In questo caso spetta per i 3 mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria e purché il bambino non abbia superato i 6 anni di età.

Per approfondimenti e maggiori informazioni:


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