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La Provincia di Torino ha attivato, dal 1999, il Centro informazione disabilità (CID)

Collegamento al sito del CID


Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) "nell'ambito delle evenienze inerenti alla salute, si intende per disabilità qualsiasi limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della capacità di compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano". Mentre "l'handicap è la condizione di svantaggio conseguente a una menomazione o a una disabilità che in un certo soggetto limita o impedisce l'adempimento del ruolo normale per tale soggetto. L'handicap è la conseguenza di un deficit, non il deficit stesso".

L'handicap si può quindi ridurre:una persona con un handicap dovrà certo affrontare più difficoltà di un'altra per raggiungere l'obiettivo di una vita il più possibile autonoma e la società, attraverso le sue leggi e le sue reti di sostegno, ha l'obbligo di aiutarla a ottenere questi obiettivi.

In Italia la legge n.104 del 5 febbraio 1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ha rappresentato una riorganizzazione della normativa esistente e la puntualizzazione importante di alcuni principi fondamentali come il diritto all'integrazione scolastica, lavorativa e sociale delle persone con handicap.

Nel 2000 è stata approvata la legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

E' quindi estremamente importante che le famiglie in cui vi è una persona handicappata sappiano quali sono i loro diritti e cosa è necessario fare per potervi accedere.

Il diritto all'istruzione

La legge 104/92 dà indicazioni precise sul diritto allo studio delle persone handicappate: in particolare si garantisce l'inserimento all'asilo nido per i bambini da 0 a 3 anni e il proseguimento degli studi fino all'università con i necessari supporti educativi e assistenziali. In particolare viene sancito che "l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap".

Fino ai 18 anni, per ottenere le agevolazioni previste dalla legge sul diritto allo studio ( insegnante di sostegno , indennità di frequenza ecc.) è sufficiente la Diagnosi Funzionale (DF) fatta dalla neuropsichiatra dell'ASL di competenza o, nel caso dell'indennità di frequenza, essere riconosciuto dall'apposita commissione dell'ASL di competenza come "minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età". L'indennità mensile di frequenza spetta di diritto in base alla L289/90 ai minori di 18 anni che frequentano la scuola di ogni ordine e grado e siano stati riconosciuti "minori con difficoltà persistenti"

La documentazione (indispensabile il documento di Diagnosi Funzionale) deve essere presentata al momento dell'iscrizione in qualsiasi ordine di scuola. I genitori possono scegliere la scuola che ritengono più adeguata al proprio figlio; le iscrizioni di studenti con handicap non possono essere rifiutate e hanno precedenza su quelle di altri. All'atto dell'iscrizione è importante segnalare particolari necessità quali trasporti, assistenza per l'autonomia, esigenze alimentari, terapie specifiche o altro.

Gli insegnanti di sostegno vengono assegnati annualmente alle scuole dalle Direzioni Regionali (ex Provveditorati agli Studi) in base alle richieste delle scuole (anche se può succedere che il numero non copra il reale fabbisogno). In presenza di casi veramente problematici il rapporto insegnante/allievo handicappato può anche essere di 1 a 1 ma in questo caso la richiesta deve essere motivata da un preciso progetto educativo che attesti la gravità della situazione.

Per alcuni tipi di scuola superiore in cui sono presenti laboratori è necessario presentare il documento che attesti l'idoneità alla frequenza, rilasciata anch'essa dall'équipe multidisciplinare dell'ASL.

E' il Consiglio di Classe che prepara il progetto di integrazione in cui sono messi in evidenza gli strumenti, i materiali e gli ausili necessari.

I documenti fondamentali per la progettazione sono il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) redatti nel rispetto delle scelte culturali e di vita della persona in difficoltà e della sua famiglia. La famiglia deve avere un ruolo attivo sia nella programmazione che nelle successive verifiche in itinere.

L'attuazione della programmazione non è responsabilità esclusiva dell'insegnante di sostegno, bensì di tutti i docenti del consiglio di classe.

Nella scuola superiore sono previsti due tipi di percorsi e di valutazioni a seconda delle capacità e potenzialità dell'allievo.

In qualsiasi modo comunque la permanenza nella scuola non deve mai essere un semplice parcheggio ma un momento di crescita e di apprendimenti utili per il proprio futuro.

La legge sull'innalzamento dell'obbligo scolastico a 15 anni e la legge sull'obbligo formativo (L. 144/99 art. 68) fino a 18 anni coinvolge ovviamente anche i giovani con handicap.

Per quanto riguarda l'innalzamento dell'obbligo scolastico, questo deve essere espletato all'interno della scuola superiore di stato e quindi dopo la terza media i ragazzi che non hanno ancora frequentato 9 anni di scuola e non hanno ancora superato i 15 anni devono necessariamente iscriversi a una scuola superiore.

Dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico i ragazzi devono rimanere nel circuito scolastico-formativo almeno fino al compimento dei 18 anni. Tale obbligo formativo può essere espletato, per tutti e quindi anche per i ragazzi con handicap, in tre diversi canali:
  1. nella scuola di stato
  2. nella formazione professionale regionale
  3. nell'apprendistato
Ogni ragazzo è libero di scegliere il percorso che preferisce in base alle sue esigenze e attitudini e la legge garantisce anche meccanismi di passaggio da un sistema formativo all'altro. Molto importante è il corretto orientamento che partendo dalle abilità e dalle aspettative del ragazzo e della famiglia sia in grado di fornire tutte le indicazioni idonee per effettuare una scelta consapevole.

Alternativa alla scuola superiore è la formazione professionale.

E' molto importante che anche i ragazzi handicappati completino l'iter scolastico e formativo: per poter accedere a qualsiasi lavoro è ormai indispensabile aver conseguito almeno la licenza di scuola media inferiore e quindi è importante che si raggiunga almeno questo obiettivo utilizzando tutti gli strumenti che la legge offre: le prove d'esame sono predisposte sulla base del piano di studio individualizzato e devono attestare i progressi effettuati dall'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Quindi anche ai ragazzi con handicap deve essere rilasciata la licenza di scuola media inferiore.

Il diritto al lavoro

Al compimento del 18esimo anno di età si dovrà richiedere all'ASL territoriale di competenza la visita fiscale che attesti l'invalidità civile: questo documento conterrà la diagnosi, la percentuale di invalidità e le capacità lavorative.

Ci si può iscrivere alle liste speciali del collocamento anche prima dei 18 anni con la presentazione della Diagnosi Funzionale ma è poi necessaria una nuova iscrizione al compimento del diciottesimo anno di età, non appena in possesso di certificazione di invalidità.

Al momento della richiesta di certificazione all'ASL di competenza è bene richiedere non solo la visita medico legale per il riconoscimento dell'invalidità ma anche quella per la certificazione dello stato di handicap in base alla L. 104/92 e per l'accertamento della capacità lavorativa in base alla L. 68/99.

Per ottenere l'iscrizione al collocamento obbligatorio occorre avere una percentuale di invalidità superiore al 45%, nel caso di invalidità civile, e del 33% nel caso di invalidità del lavoro. Le persone non vedenti o sordomute possono accedervi indipendentemente dalla percentuale.

Col documento di invalidità civile ci si presenta al Centro per l'impiego della propria zona e si chiede l'iscrizione al collocamento ordinario, a quello obbligatorio e alle liste dell'art.16 che riguarda le chiamate negli enti pubblici. A tutti viene assegnata una posizione in base all'anzianità di iscrizione, all'età, al numero di componenti la famiglia, al reddito, ecc.

La Legge 68/99 sostituisce la precedente L. 482/68 ed è una legge che ha apportato notevoli cambiamenti anche nell'approccio all'obbligo di assunzione delle persone disabili. Infatti, malgrado rimanga l'obbligo, questa legge cerca di andare incontro tanto alle esigenze delle aziende quanto a quelle dei disabili stessi, con l'obbiettivo di mettere, nei limiti del possibile, la persona giusta al posto giusto.

La vera novità della legge sta quindi nel collocamento mirato strumento con cui la normativa consente di effettuare assunzioni attraverso progetti specifici che permettano di "valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione" (art. 2 L. 68/99).

Tale opportunità deve essere soprattutto utilizzata per l'avviamento al lavoro di quelle persone, la cui autonomia viene limitata da un handicap, intellettivo, psichico o fisico particolarmente grave.

La Provincia di Torino, al fine di promuovere il collocamento mirato, ha attuato diverse convenzioni con i SIL (Servizi di inserimento lavorativo) dei vari territori, servizi di competenza comunale che dovrebbero assicurare quel lavoro di rete sul territorio che permette di collocare in maniera corretta i disabili all'interno delle aziende

Indispensabile per l'autonomia personale e la mobilità delle persone con handicap è la conoscenza delle procedure per accedere alle provvidenze economiche ( agevolazioni , esenzioni , indennità , pensioni ) e alle prestazioni sanitarie ( ausili ) previste dalla legge.

Legge regionale 8 Gennaio 2004, n.1
sulla gazzetta ufficiale del 15 Gennaio 2004 è stata pubblicata la legge regionale 8 Gennaio 2004 n.1, attuativa della legge quadro nazionale sul sistema integrato di interventi e servizi sociali.