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  Condizione di handicap

Con la legge n.104 del 5 febbraio 1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" si aggiunge al concetto di invalidità civile quello di handicap e la distinzione tra handicap e handicap in stato di gravità.

È persona handicappata chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare svantaggio sociale o emarginazione.
Il riconoscimento di invalidità civile, cecità o sordità non implica necessariamente anche il riconoscimento della condizione di persona handicappata.

Il riconoscimento di invalidità dà diritto:
  • ad alcune provvidenze economiche;
  • a essere iscritti nelle liste speciali dell'ufficio di collocamento;
  • all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario;
  • a ottenere protesi, ortesi e ausili.
Il riconoscimento della condizione di persona handicappata dà diritto ad ottenere:
  • i servizi socio-assistenziali istituiti dai Comuni;
  • i servizi per garantire l'inserimento e l'integrazione scolastica istituiti dai Comuni e dalla Sanità (i servizi di riabilitazione, di neuropsichiatria infantile, ecc.);
  • i servizi per l'avviamento e l'inserimento al lavoro istituiti dalle Province;
  • l'esenzione dalla tassa di circolazione.
La condizione di persona invalida civile, persona sorda o persona cieca civile è rigidamente connessa ad un giudizio medico-legale.

La condizione di persona handicappata e il suo grado (lieve, medio, grave, gravissimo) è collegata, ma non necessariamente coincidente con la condizione di invalidità civile, di sordità o di cecità.

Pertanto, è possibile che due persone, a parità di categoria e percentuale di minorazione, vengano valutate in modo differente rispetto all'handicap. Per la valutazione dell'handicap ha molta rilevanza il fattore soggettivo e quello ambientale.
Fonte: CID

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