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  Congedi parentali

La legge n. 53 dell'8 marzo 2000 prevede nuove forme di congedo parentale per l'educazione e l'assistenza ai figli, per la formazione, la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale e misure di miglioramento della qualità della vita.

Congedi per l'educazione e l'assistenza ai figli

I genitori anche adottivi o affidatari possono usufruire di forme di congedo per assistere i figli fino agli 8 anni di età.
La lavoratrice madre, terminato il periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, può richiedere un periodo di congedo non superiore ai sei mesi, frazionato o continuativo, nell'arco di vita del bambino fino agli 8 anni.
Il lavoratore padre può richiedere analogo periodo di congedo.
Entrambi i genitori possono ottenere contemporaneamente il congedo senza però superare il limite complessivo di 10 mesi.
Per fruire dei permessi, il genitore è tenuto ad avvisare almeno 15 giorni prima il datore di lavoro, salvo casi di oggettiva impossibilità.

Congedi per malattia del figlio

Entrambi i genitori, alternativamente, possono assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a 8 anni.
Se il bambino ha un'età compresa fra i 3 e gli 8 anni l'assenza dal lavoro per malattia del figlio è limitata a 5 giorni l'anno per ciascun genitore.
Per usufruire del congedo occorre presentare un certificato, rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, e l'autocertificazione in cui si dichiara che l'altro genitore non si assenta dal lavoro per gli stessi giorni e per il medesimo motivo.

Astensione dal lavoro del padre lavoratore

Il padre lavoratore può astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio (precedentemente previsto per la sola madre) nel caso che:
  • la madre sia deceduta;
  • la madre sia affetta da grave infermità;
  • il bambino sia in affidamento esclusivo al padre.
Congedi retribuiti di due anni

La legge 53/2000 e la legge Finanziaria per il 2001 (legge 388/2000, art. 80 comma 2) introducono l'opportunità, per i genitori di persone con disabilità grave, di usufruire di due anni di congedo retribuiti.
La condizione di gravità può essere dimostrata esclusivamente con una specifica attestazione rilasciata dalla Commissione medica di accertamento presente in ogni Azienda Sanitaria Locale (ASL)
L'attestazione non può essere sostituita né da autocertificazione, né da altri certificati di invalidità civile parziale o totale
Per richiedere i due anni di congedo è necessario che il disabile sia stato accertato handicappato in situazione di gravità da almeno 5 anni e non svolga attività lavorativa.
Hanno diritto di usufruire dei due anni di congedo i genitori naturali o adottivi oppure, in mancanza di questi, i fratelli o le sorelle della persona disabile grave.
La circolare INPS n. 138 del 10 luglio 2000 chiarisce che agli affidatari di persone con handicap sono stati riconosciuti gli stessi diritti dei genitori naturali o adottivi: beneficiano quindi sia dei permessi lavorativi previsti dalla legge n.104/92 sia del congedo retribuito dei due anni.
L'INPS ribadisce inoltre che questi due benefici interessano anche i lavoratori a tempo determinato. Si precisa che la circolare ha valore solo per gli assicurati INPS.
Il congedo di due anni spetta alternativamente alla madre o al padre ed è frazionabile nel tempo (non può essere utilizzato contemporaneamente da entrambi i genitori).
I congedi a favore dei lavoratori con un figlio disabile grave, minorenne o maggiorenne, spettano anche nel caso in cui l'altro genitore non lavora, ma è richiesta la convivenza con i genitori.
Se il figlio disabile grave non è convivente i congedi lavorativi spettano solo se sussiste il requisito della continuità ed esclusività dell'assistenza.
Se nel nucleo familiare sono presenti altri soggetti non lavoratori (compreso l'altro genitore), in grado di prestare assistenza, non sono concedibili i permessi lavorativi se non nei seguenti casi particolari:
  • invalidità totale o superiore ai due terzi del familiare convivente con il disabile grave;
  • infermità temporanea per periodi di ricovero ospedaliero;
  • età superiore ai 70 anni se in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta;
  • grave malattia;
  • presenza in famiglia di più di tre minorenni;
  • presenza in famiglia di un bambino di età inferiore a 6 anni;
  • necessità di assistenza anche in ore notturne e anche da parte del genitore lavoratore (valutata dal medico INPS).
Se entrambi i genitori sono deceduti il diritto al congedo è riconosciuto anche ai fratelli o alle sorelle del disabile grave. Il requisito richiesto è la convivenza.
I congedi di due anni sono retribuiti entro l'importo massimo annuo di euro 36.151,98 (lire 70.000.000) e un limite giornaliero di euro 99,05 (lire 191.780).
Per richiedere il congedo è necessario presentare in duplice copia la domanda all'INPS di riferimento. La domanda va redatta su appositi modelli:
  • il "mod. hand 4" per i congedi straordinari ai genitori;
  • il "mod. hand 5" per i congedi straordinari a fratelli o sorelle.
I modelli sono disponibili anche presso il Centro Informazioni Disabili di Corso G. Lanza n. 75 e sul sito INPS

Alla domanda di congedo deve essere allegata:
  • la dichiarazione dell'altro genitore (o degli altri fratelli) di non aver fruito del beneficio oppure l'indicazione dei periodi di fruizione;
  • la documentazione relativa al riconoscimento di gravità dell'handicap, rilasciata dalla competente Commissione medica dell'Azienda Sanitaria Locale (art, 4 comma 1 della legge 104/1992).
Fonte: CID


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